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Termini e Condizioni
Questi termini e condizioni generali si applicano agli accordi tra Vidasoft trading sotto il nome di Vidasoft e la sua controparte.
Articolo 1. Definizioni e parti
1.1 Vidasoft: Vidasoft con sede a Utrecht e registrata presso la Camera di Commercio con il numero di registro 85115754, operante con il nome Vidasoft.
1.2 Termini e Condizioni: il presente documento.
1.3 Fornitore: una persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio di una professione o impresa che vende una licenza Software a Vidasoft.
1.4 Cliente: una persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio di una professione o impresa che acquista una licenza Software da Vidasoft.
1.5 Licenza software: diritto di utilizzo di software standard.
1.6 Per iscritto: per iscritto, sia su supporto cartaceo che digitale, a condizione che sia sufficientemente accertata l’identità del mittente e l’integrità del contenuto della comunicazione.
1.7 Sito Web: il sito Web di Vidasoft può essere consultato tramite www.vidasoft.nl.
1.8 Controparte: fornitore o cliente, che stipula un accordo con Vidasoft.
Articolo 2. Offerte
2.1 Vidasoft si riserva il diritto di modificare una o più offerte o quotazioni per la vendita di licenze software.
2.2 Le offerte personali di Vidasoft sono valide per 14 giorni di calendario, salvo diversa indicazione scritta. L’accettazione dopo la scadenza di questo periodo porta solo a un accordo tra Vidasoft e l’Altra Parte, se Vidasoft accetta esplicitamente l’accettazione da parte dell’Altra Parte.
Articolo 3. Acquisto di licenze software
3.1 Questo articolo si applica solo all’acquisto di licenze software da parte di Vidasoft.
3.2 Il Fornitore consegna le licenze Software come specificato negli accordi ai sensi dell’Articolo 6.
3.3 Il Fornitore fornirà a Vidasoft tutte le informazioni pertinenti relative alla licenza del Software, incluse ma non limitate a informazioni su:
– la versione del software a cui si applica la Licenza software;
– l’attivazione del Software;
– il diritto alla manutenzione e agli aggiornamenti del Software;
– i termini e le restrizioni di licenza applicabili.
3.4 Il Fornitore garantisce che:
a) la Licenza Software è stata messa in commercio in uno dei paesi dell’Unione Europea con il consenso del proprietario del Software;
b) la licenza del Software è stata ottenuta a tempo indeterminato;
c) non sono dovute ulteriori spese per l’utilizzo della licenza del Software;
d) la licenza del Software non è in uso al momento della consegna;
e) la licenza del Software non è suddivisa o altrimenti incompleta.
3.5 Il fornitore dovrà, alla prima richiesta di Vidasoft, fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie a dimostrare che le condizioni del paragrafo precedente sono state soddisfatte.
3.6 Il Fornitore indennizzerà Vidasoft da tutte le pretese di terzi basate sulla dichiarazione che la licenza del Software come consegnata viola un copyright di queste terze parti. In tal caso, il Fornitore è anche obbligato a rimborsare integralmente gli importi pagati da Vidasoft.
Articolo 4. Vendita di licenze software
4.1 Questa sezione si applica solo alla vendita di licenze software da parte di Vidasoft.
4.2 Vidasoft consegna le licenze del software come specificato nell’accordo e in conformità con l’articolo 5. Vidasoft fa ogni sforzo per mettere a disposizione del cliente le informazioni necessarie per l’attivazione della licenza del software per iscritto.
4.3 Se lo si desidera, Vidasoft fornisce consulenza sul funzionamento della licenza del Software. Il Cliente è responsabile dell’installazione e della messa in servizio del Software. Vidasoft non è responsabile della fornitura del supporto di installazione coperto dalla licenza del software. Per domande relative al funzionamento del Software, il Cliente deve rivolgersi all’avente diritto al Software.
4.4 Il Cliente è in ogni momento pienamente responsabile dell’ordine della versione richiesta di una licenza Software. Dopo che è stata messa a disposizione del Cliente, la Licenza Software non può essere restituita se non con l’autorizzazione scritta di Vidasoft.
4.5 L’ambito della licenza del software è limitato alle condizioni di licenza del proprietario del software. Se applicabile, la fattura indicherà le informazioni sulla licenza del software, inclusa la versione del software coperta dalla licenza del software e il diritto alla manutenzione e agli aggiornamenti del software.
Articolo 5. Consegna e termine di consegna
5.1 Vidasoft metterà a disposizione del Cliente la licenza del Software, salvo diverso accordo, non appena possibile dopo il pagamento della fattura da parte del Cliente.
5.2 La fornitura della licenza del Software da parte del Fornitore a Vidasoft deve avvenire entro 14 giorni dal momento in cui Vidasoft ha accettato l’offerta del Fornitore. Il pagamento della fattura al Fornitore avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il Fornitore ha reso disponibili le relative licenze Software.
Articolo 6. Prezzi
6.1 Tutti i prezzi sul sito Web e in brochure, listini prezzi, offerte e altri mezzi di comunicazione di Vidasoft sono in euro ed al netto dell’imposta sul fatturato (IVA) e di altri prelievi imposti dal governo.
6.2 I prezzi di cui al paragrafo precedente sono soggetti ad errori di programmazione e di battitura. Si declina ogni responsabilità per le conseguenze di tali errori.
Articolo 7. Termini di pagamento
7.1 Vidasoft invierà una fattura al Cliente per tutti gli importi dovuti dal Cliente. Dopo aver accettato un’offerta, il Cliente acconsente alla fatturazione elettronica da parte di Vidasoft.
7.2 Il termine di pagamento è indicato sulla fattura. Se nella fattura non è indicato alcun termine di pagamento, si applica un termine di 7 giorni dalla data della fattura. Trascorsi quattordici giorni dal termine di pagamento, il Cliente che non paghi puntualmente sarà inadempiente di diritto
senza necessità di avviso di mora. Il Cliente deve gli interessi legali per le transazioni commerciali sull’importo dovuto senza ulteriore avviso di mora.
7.3 In caso di ritardato pagamento, il Cliente è tenuto, oltre all’importo dovuto e agli interessi maturati, al risarcimento integrale delle spese di riscossione sia stragiudiziale che giudiziale (con un minimo di 300 euro), comprese le spese
per avvocati, giuristi, ufficiali giudiziari e agenzie di riscossione.
7.4 La pretesa di pagamento è immediatamente esigibile ed esigibile nel caso in cui il Cliente sia dichiarato fallito, richieda la sospensione del pagamento o se i beni del Cliente siano sequestrati integralmente, il Cliente muoia e inoltre, se va in liquidazione o viene sciolta.
7.5 Nei casi di cui sopra, Vidasoft ha anche il diritto di risolvere o sospendere l’esecuzione del contratto o di qualsiasi parte di esso che non sia stata ancora eseguita, senza messa in mora o intervento giudiziario, senza diritto al risarcimento del danno per il Cliente che potrebbe sorgono di conseguenza.
7.6 Il Cliente rinuncia a ogni diritto relativo al regolamento.
Articolo 8. Responsabilità
8.1 Vidasoft è responsabile solo in caso di un difetto imputabile nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e solo per danni diretti.
8.2 La responsabilità di Vidasoft derivante da un difetto nell’adempimento dell’accordo o altro è limitata al danno diretto con un massimo del prezzo concordato per l’accordo. Tuttavia, in nessun caso il risarcimento totale per danni diretti supererà i 10.000 euro.
8.3 Per danno diretto si intendono esclusivamente tutti i danni costituiti da:
a) costi ragionevoli e dimostrabili che la parte in questione ha dovuto sostenere per l’altra
ammonirti a rispettare correttamente l’accordo (di nuovo);
b) costi ragionevoli per determinare la causa e l’entità del danno nella misura in cui
relativo al danno diretto di cui qui;
c) costi ragionevoli e dimostrabili sostenuti dalla parte interessata per impedire o
limitazione del danno diretto di cui al presente articolo.
8.4 Ogni diritto al risarcimento del Contraente decade in ogni caso nel caso in cui:
a) la controparte non ha adottato misure per limitare il danno subito dopo la scoperta dell’evento dannoso;
b) L’altra parte non ha informato Vidasoft di tutte le informazioni rilevanti entro tre settimane dopo essere venuta a conoscenza del danno.
8.5 Le esclusioni e limitazioni di cui al presente articolo decadono se e nella misura in cui il danno derivi da dolo o dolo del soggetto che lo ha provocato e/o della sua gestione.
Articolo 9. Forza maggiore
9.1 Vidasoft non è obbligata ad adempiere ad alcun obbligo nei confronti del Cliente se gli è impedito di farlo a causa di una circostanza che non è dovuta a colpa, e né ai sensi della legge, di un atto legale o di opinioni generalmente accettate
è a sue spese.
9.2 Nei presenti Termini e Condizioni Generali, per forza maggiore si intendono, oltre a quanto inteso al riguardo dalla legge e dalla giurisprudenza, tutte le cause esterne, previste o impreviste, sulle quali Vidasoft non può influire, ma in conseguenza delle quali Vidasoft
non è in grado di adempiere ai propri obblighi. In particolare, forza maggiore significa; disordini civili, attacco alla rete, mobilitazione, guerra, interruzione dei trasporti, sciopero, interruzione dell’attività, stagnazione dell’offerta, incendio, inondazione, restrizioni all’importazione e all’esportazione e nel caso in cui Vidasoft non sia in grado di consegnare dai propri fornitori, per qualsiasi motivo, a è dichiarato a seguito del quale il rispetto dell’accordo non può essere ragionevolmente richiesto a Vidasoft.
9.3 Vidasoft può sospendere gli obblighi derivanti dall’accordo durante il periodo in cui continua la forza maggiore. Se questo periodo dura più di due mesi, allora ciascuna delle parti ha il diritto di sciogliere il contratto, senza alcun obbligo di risarcimento
danno alla controparte.
9.4 Nella misura in cui Vidasoft ha già parzialmente adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’accordo al momento dell’inizio della forza maggiore o sarà in grado di adempierli, e la parte adempiuta o da adempiere ha un valore indipendente, Vidasoft ha diritto alla parte da fatturare separatamente. Il Cliente è tenuto a pagare questa fattura.
Articolo 10. Riservatezza
10.1 Le Parti tratteranno le informazioni reciprocamente fornite in modo confidenziale se le informazioni sono contrassegnate come riservate o se la Parte ricevente sa o dovrebbe ragionevolmente sospettare che le informazioni siano destinate a essere riservate (“Informazioni riservate”). IL
il contenuto dell’accordo è in ogni caso riservato.
10.2 L’obbligo di trattare le Informazioni riservate come strettamente riservate non si applica se la Parte ricevente può provare che le informazioni:
– era in possesso della Parte ricevente prima della data del provvedimento;
– è disponibile da una terza parte senza che la terza parte violi alcun obbligo di riservatezza nei confronti della Parte divulgante fornendola;
– è disponibile da fonti pubbliche, come giornali, database di brevetti, siti web o servizi accessibili al pubblico;
– è stato sviluppato in modo indipendente e senza l’utilizzo di alcuna informazione della Parte divulgante da parte della Parte ricevente.
10.3 Se una Parte riceve un ordine di divulgazione di Informazioni Riservate da un’autorità competente, ha il diritto di procedere con la divulgazione. Tuttavia, la Parte fornitrice deve essere informata dell’ordine in anticipo e il prima possibile, a meno che l’ordine non lo dica espressamente
proibisce. Se la Parte divulgante indica che desidera adottare misure contro l’ordine (ad esempio attraverso un procedimento sommario), la Parte ricevente attenderà con la consegna fino a quando non sarà stata presa una decisione, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile.
10.4 Le parti impongono altresì gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai dipendenti e ai terzi incaricati per l’esecuzione dell’accordo e ai quali vengono fornite le Informazioni Riservate.
Articolo 11. Legge applicabile
11.1 A un accordo si applica la legge olandese.
11.2 Salvo quanto diversamente disposto dalla legge imperativa, tutte le controversie che potrebbero sorgere a seguito dell’accordo saranno sottoposte al tribunale olandese competente per il distretto in cui si trova Vidasoft.
Articolo 12. Disposizioni finali
12.1 Se una qualsiasi disposizione dell’accordo risultasse nulla, ciò non pregiudicherà la validità dell’intero accordo. In tal caso, le parti adotteranno (una) nuova/e disposizione/i per sostituirla, che corrisponda quanto più legalmente possibile all’intenzione dell’originale
accordo e Termini e Condizioni Generali.
12.2 Le parti hanno il diritto di trasferire a terzi i propri diritti e obblighi derivanti dall’accordo solo previo consenso scritto dell’altra parte. Contrariamente a ciò, Vidasoft ha sempre il diritto di trasferire i propri diritti e obblighi derivanti dall’accordo a una società madre, controllata o sorella.
12.3 La versione di qualsiasi comunicazione ricevuta o archiviata da Vidasoft è considerata autentica, a meno che l’Altra Parte non fornisca prova contraria.